Terni, Tar respinge il ricorso Eutourist, Gemos pronta a firmare l’appalto sulla refezione scolastica

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E’ arrivata nella giornata di ieri la sentenza del tribunale amministrativo regionale dell’Umbria sul ricorso presentato dalla Eutourist, in merito all’assegnazione dell’appalto per la refezione scolastica alla Gemos di Faenza.

“Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria (Sezione Prima) – si legge nella  sentenza – definitivamente pronunciando, sul ricorso principale e sull’atto per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge in ogni domanda.

Quindi ricorso respinto, con l’appalto che rimane in mano alla società Faentina.

“Prendiamo atto della sentenza emessa dal Tar dell’Umbria” ha commentato soddisfatta Mirella Paglierani, presidente della cooperativa, sottolineando come “Gemos è pronta alla firma del contratto con il Comune di Terni”, mentre nel frattempo continuera a fornire i nostri servizi “come, d’altronde, abbiamo fatto fin dall’inizio del presente anno scolastico”.

Ricorso respinto in quanto per il tribunale è da considerarsi infondato in ogni sua parte.

Nella sentenza si legge come per “il primo motivo a mezzo del quale si lamenta che la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara in quanto priva “all’avvio del servizio di ristorazione scolastica di autonomo centro di cottura/centro produzione pasti”, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la lex specialis ha chiesto alle concorrenti di impegnarsi ad avere un centro cottura in caso di aggiudicazione e non di premunirsi del medesimo già all’atto della domanda di partecipazione alla procedura. Ne discende che nessuna illegittimità può essere addebitata all’odierna controinteressata per il solo fatto di aver reso la dichiarazione di impegno nei termini richiesti dalla legge di gara.”

Inoltre “Non è possibile ritenere che l’offerta aggiudicataria sia indeterminata e/o incerta
nel suo contenuto in quanto non sarebbe dato comprendere ove i pasti verranno preparati, avendo la stazione appaltante messo a disposizione per l’effettuazione del servizio in questione le cucine esistenti all’interno delle strutture scolastiche, le quali ben potranno essere utilizzate anche per produrre pasti da veicolare presso altre sedi, qualora ciò risulti necessario per l’avvio del servizio, come peraltro espressamente dichiarato nella stessa offerta tecnica vincitrice. Ne consegue, parimenti, l’inconsistenza dell’affermazione di parte ricorrente secondo cui la preparazione di pasti all’interno delle cucine scolastiche da veicolare presso altre sedi debba configurarsi quale variante non ammessa dalla lex specialis, dovendosi invero ritenere tale circostanza, anche alla luce del silenzio sul punto
della legge di gara, alla stregua di una mera facoltà, ragionevolmente discendente
dall’accordata possibilità di utilizzare le stesse cucine comunali”.

Per quanto riguarda il personale “nessuna illegittima può discendere dalla mancata allegazione nell’offerta vincitrice del diagramma di Gant relativo al personale da impiegare presso ciascuna scuola, non risultando tale specifico elemento richiesto dalla lex specialis a pena di esclusione ed avendo comunque la società aggiudicataria inserito nella propria offerta tecnica apposita tabella riepilogativa del personale in questione.”

“Sempre per l’infondatezza – continua la sentenza – deve giungersi in ordine al secondo motivo a mezzo del quale si censura, anche sotto il profilo motivazionale, il giudizio effettuato dalla commissione di gara sull’offerta vincitrice, con particolare riferimento ai subcriteri di valutazione A2 (Pasti trasportati: Caratteristiche dell’impianto di cottura,
delle strutture e delle attrezzature, piano di emergenza ed eventuale centro di preparazione pasti di emergenza Max 8) e B1 (Pasti cucinati: Caratteristiche generali del servizio: progetto organizzativo, piano gestionale e modalità di espletamento, piano di emergenza, rapporti con l’utenza Max 9). Trattasi, infatti, di censure che si basano sulla pretesa incertezza e/o indeterminatezza dell’offerta vincitrice, per la cui insussistenza si rinvia a quanto rilevato in relazione al precedente motivo di ricorso, Né è possibile ritenere che il punteggio attribuito in ordine ai singoli elementi di valutazione necessiti di puntuale motivazione non soltanto numerica, atteso che nella fattispecie in esame la valutazione delle offerte è stata affidata a 3 macrocriteri scomposti in ulteriori (ben 15) subcriteri con relativi punteggi, che rendono agevolmente comprensibili i giudizi formulati dalla commissione di gara”.

Infine “per l’infondatezza del terzo ed ultimo motivo con cui si censura il cumulo in capo al dott.ssa Daniela Virili, dirigente dei servizi formativi e sociali del Comune di Terni, delle funzioni di presidente della commissione di gara e di responsabile unico del relativo procedimento, non essendo stata fornita alcuna prova circa una eventuale situazione di incompatibilità, con riferimento al funzionario di cui si controverte, tra i compiti del r.u.p. e quelli di presidente della Commissione di gara, e ciò coerentemente alla disposizione ex adverso invocata di cui all’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, a tenore del quale la nomina del r.u.p. a membro delle commissioni di gara deve valutarsi con riferimento alla singola procedura”

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