Terni, torna il blocco del traffico, limitazioni fino ad aprile 2017: tutte le info

2

traffico auto filaA Terni torna in vigore il blocco del traffico. Il sindaco Leopoldo Di Girolamo ha firmato l’ordinanza che ripristina le limitazioni già sperimentate l’anno scorso, compresa la così detta “zona zero”.

Questa volta il blocco del traffico comincia in anticipo: sarà in vigore dal primo novembre 2016 al 31 marzo 2017. Il giorno 1 novembre si potrà comunque circolare liberamente in quanto è giorno festivo.

I DETTAGLI DELL’ORDINANZA

ORARI E VEICOLI Tutti i lunedì e martedì, nelle fasce orarie 8,30 – 12,30 e 15,30 – 19,30, su tutto il territorio comunale, c’è il divieto assoluto di circolazione per le Autovetture Euro 0, Euro 1, Euro 2 (benzina e diesel), per gli Autoveicoli adibiti a trasporto merci Euro 0, Euro 1, Euro 2 (Benzina e Diesel), Ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote Euro 0 ed Euro 1.

DOVE SI PUO’ CIRCOLARE L’ordinanza non si applica (e quindi si può circolare liberamente) nelle seguenti zone:
• Papigno – Marmore – Piediluco e zone limitrofe;
• Papigno – Cascata delle Marmore – Collestatte – Torreorsina – S. Liberatore;
• Papigno – Larviano – Miranda – Pièfossato;
• Val di Serra (dall’abitato di voc. Trevi al confine comunale);
• Collelicino – La Castagna – Cecalocco – Battiferro;
• Cesi scalo – Cesi – Poggio Azzuano – Carsulae;
• Collescipoli – S.P. Collescipolana fino al confine comunale;
• Tratto ternano della E45
• Tratto ternano del raccordo Orte-Terni (fino al confine comunale della S.S. 3 Flaminia);
• Strada dei Confini – Nuovo Raccordo E45.

CHI VIENE DA FUORI? Può circolare liberamente su tutto il territorio comunale chi viene da fuori, cioè chi ha la residenza in un Comune diverso da quello di Terni, Stroncone, Narni, Sangemini, Acquasparta, Montefranco e Arrone. E’ una regola che ha lo scopo di “consentire il regolare andamento del traffico di attraversamento della Conca Ternana da parte di automobilisti interessati a spostamenti sovracomunali e/o interprovinciali”.

CHI PUO’ CIRCOLARE COMUNQUE Una serie di categorie di persone e lavoratori possono circolare liberamente su tutto il territorio comunale, a prescindere dal veicolo. Ecco per chi sono previste delle deroghe (e può quindi circolare):

a) veicoli ad emissione nulla (velocipedi e veicoli elettrici), a GPL, a METANO, ibridi, bifuel;
b) veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all’Art. 381 del DP.R. 16.12.1992, n. 495;
c) veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale e per trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed il trasporto collettivo convenzionato di studenti;
d) veicoli delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dell’Autorità Giudiziaria, dei VV.F., dei Corpi e
Servizi di Polizia Municipale e del Corpo di Polizia Locale; veicoli del Pronto Soccorso e di Enti Pubblici in servizio di controllo ambientale ed igienico – sanitario;
e) veicoli degli Enti Pubblici in servizio per interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione e Protezione Civile;
f) veicoli delle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici a rete (acqua – luce – gas – telefonia) impiegati per il pronto intervento, la manutenzione straordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell’utenza civile; veicoli dei dipendenti delle predette Aziende in servizio di pronta reperibilità, per chiamate d’urgenza, nell’orario di limitazione della circolazione, muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione aziendale di appartenenza, attestante l’orario del servizio di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa. Per tali figure professionali le rispettive Aziende dovranno inviare, a mezzo fax, al Comando Polizia Municipale, possibilmente entro le ore 20.00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l’elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del Servizio;
g) veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’ordine professionale;
h) veicoli utilizzati da medici, veterinari ed operatori socio-sanitari in turno di reperibilità
nell’orario di limitazione della circolazione muniti di certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, attestante l’orario del servizio di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa.
Per tali figure professionali le rispettive strutture sanitarie dovranno inviare, a mezzo fax, al Comando Polizia Municipale, possibilmente entro le ore 20.00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l’elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del Servizio;
i) veicoli dei cortei funebri (con autocertificazione valida 120 minuti), veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività. L’autocertificazione, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza, va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nome defunto e chiesa interessata;
j) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;
k) veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all’Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti e spurgo pozzi neri o condotti fognari;
l) veicoli degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di
monopolio a servizio di esercizi commerciali;
m) veicoli del servizio postale;
n) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita;
o) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza;
p) macchine operatrici complesse di portata superiore a 35 q.li (autogru, autopompa per
calcestruzzo, ecc.), nonché autoveicoli impiegati in agricoltura (trattori, macchine operatrici, ecc.);
q) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria o collaudo, muniti della documentazione di prenotazione rilasciata dal competente ufficio provinciale della Motorizzazione C.T.C. o dai centri di revisione autorizzati, limitatamente al percorso strettamente necessario e nell’orario indicato;
r) veicoli dei cortei matrimoniali con autocertificazione valida 90 minuti, redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nominativo degli sposi e luogo della cerimonia;
s) veicoli degli operatori dell’informazione per l’esclusivo espletamento delle loro mansioni, purché muniti di tesserino di riconoscimento;
t) veicoli utilizzati da insegnanti che svolgono attività in più plessi scolastici e che devono spostarsi da una sede all’altra durante l’orario di limitazione della circolazione. In tali circostanze i docenti dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal Dirigente Scolastico di riferimento attestante l’orario di lezione e il tempo strettamente necessario per recarsi da una sede all’altra;
u) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini) o consegne indifferibili muniti di documentazione attestante l’effettiva urgenza;
v) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida;
w) autovetture, indipendentemente dalla categoria Euro, con almeno tre persone a bordo (carpooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologati a 2 posti;

LA “ZONA ZERO” Nella “zona zero”, nelle fasce orarie 8,30 – 12,30 e 15,30 – 19,30, possono circolare soltanto i veicoli Euro 5 ed Euro 6 (oltre ai veicoli e lavoratori indicati poco sopra).

Il perimetro della “Zona Zero”, è costituito dalle seguenti vie: Piazza D. Alighieri, Via C. Dentato, Via della Bardesca, Piazza B. Buozzi, Via Castello, Via G.Cerquetelli, Via Lungonera Cimarelli, Viale C. Guglielmi, C.so del Popolo, Viale A. Aleardi, Via G.Carducci, Via S. Botticelli, Piazza Dalmazia, Via G. Oberdan, Viale T.O. Nobili.

SOSPENSIONE DEL BLOCCO Le limitazioni alla circolazione non saranno in vigore, e quindi si potrà circolare liberamente, nei giorni di martedì 27 dicembre 2016, lunedì 2 gennaio 2017, martedì 3 gennaio 2017, lunedì 13 febbraio 2017, martedì 14 febbraio 2017 (San Valentino), lunedì 27 febbraio 2017 e martedì 28 febbraio 2017.

SANZIONI PER TRASGRESSORI Per chi viola l’ordinanza circolando in orari/zone non consentite, c’è una multa che va da 163 a 658 euro.

RISCALDAMENTO Per quanto riguarda il riscaldamento domestico, l’apposita ordinanza prevederà la riduzione di un grado della temperatura interna delle residenze (che si attesterà così sui 18 gradi) e la riduzione di un’ora del funzionamento, per un massimo di 11 ore. Contemporaneamente verrà aperto un bando pubblico per erogare contributi per l’ammodernamento degli impianti domestici, con un incentivo complessivo di circa 70 mila euro.

RESIDUI VEGETALI Infine, per il corretto smaltimento dei residui vegetali, l’ordinanza vieta la combustione privata su campi ed orti e ribadisce che l’Asm fornisce un servizio gratuito di recupero delle potature.

CONDIVIDI