Consiglio di Stato accoglie ricorso vigili del fuoco di Terni su coordinamento emergenze

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vigili-del-fuocoI vigili del fuoco di Terni non possono essere coordinati dai volontari del Soccorso Alpino: è questo il succo della sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 10 aprile nella quale è stato accolto un ricorso del sindacato dei vigili del fuoco Conapo e del capo squadra dei vigili del fuoco Orazio Matteucci del comando provinciale di Terni. Lo rende noto lo stesso Conapo che esprime soddisfazione per la sentenza.

Scrive il sindacato dei vigili del fuoco: “Con la sentenza n. 1736 del 10 aprile 2014, in accoglimento dell’appello presentato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dalla Prefettura di Terni e sostenuto ‘ad adiuvandum’ in maniera decisiva dal sindacato dei vigili del fuoco Conapo e dal capo squadra dei vigili del fuoco Orazio Matteucci del comando provinciale di Terni, il Consiglio di Stato ha invalidato la sentenza del Tar Umbria – sez. Perugia n. 340 del 2011 che disponeva l’annullamento del protocollo d’intesa 2010 tra la Prefettura di Terni, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni ed il responsabile della centrale operativa 118 di Terni per unificare le procedure di intervento del 115 e del 118 in caso di soccorso urgente, nella parte in cui non riconosceva ai volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino il potere di coordinamento dei soccorsi in ambienti montani ed impervi, in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, deducendo che il coordinamento spetta a tale organizzazione di volontariato anche in presenza di Amministrazioni pubbliche, ed in particolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Consiglio di Stato ha quindi ora detto la parola ‘fine’ a questo conflitto di competenze chiarendo definitivamente che i vigili del fuoco non possono essere coordinati dai volontari del Soccorso Alpino, ritenendo quindi pienamente legittimo il protocollo d’intesa redatto presso la Prefettura di Terni”.

“In particolare – prosegue la nota – le decisioni dei giudici di Palazzo Spada hanno posto a fondamento della sentenza la circostanza, rimarcata in giudizio dai legali del Conapo, che ‘le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, della legge n. 74 del 2001 e 80, comma 39, della legge n. 289 del 2002 in tema di coordinamento dei soccorsi, non menzionando le amministrazioni pubbliche nell’ambito di coordinamento del Corpo nazionale di soccorso alpino, appaiono suscettibili di essere interpretate in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di protezione civile’. Così disponendo il Consiglio di Stato ha accolto le nostre tesi e quindi ribaltato quanto era stato affermato dai giudici di primo grado”.

Il segretario generale Conapo Antonio Brizzi commenta: “Ci auguriamo di non dover più assistere a diatribe sulla organizzazione dei soccorsi e dei salvataggi, non è certo di questo che i cittadini hanno bisogno anche se dobbiamo dire che questi problemi scaturiscono dalla mancata presa di responsabilità dei nostri politici. È comunque evidente che gli effetti del pronunciamento del Consiglio di Stato non si limitano alla sola species della ricerca di persone disperse, ma si estendono ad ogni tipologia di soccorso in ambiente impervio, essendo proprio le caratteristiche dell’ambiente l’oggetto della decisione promulgata dal Consiglio di Stato”.

Il rappresentante Conapo di Terni, Andrea Botondi, afferma: “Ciò non intacca la stima che abbiamo nei confronti dei preziosi volontari del soccorso alpino cui riconosciamo indiscussa competenza tecnica nel settore e vero spirito del volontariato, ma non possiamo tollerare che qualcuno al loro interno agisca per sostituirsi allo Stato o che vi siano perdite di tempo e incomprensioni nei momenti di emergenza e soccorso”.

In conclusione il sindacato dichiara: “Accogliamo con soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato relativa al coordinamento dei soccorsi a Terni, con la ferma convinzione che senza l’intervento decisivo del Conapo l’esito sarebbe potuto essere differente, visto che la diatriba si trascinava ormai da circa 10 anni”.

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  • michele

    Probabilmente i signori del CONAPO dovrebbero imparare a leggere le sentenze come si deve.
    Il Consiglio di Stato annulla non solo la prima sentenza ( Umbria ed Emilia Romagna) ma anche tutto il resto in quanto e sopraggiunto in data 9 novembre 2012 la Direttiva del Presidente del Cponsiglio dei Ministri , che fa decadere totalmente la ragione del contendere.
    la direttiva di cui sopra recita testualmente :
    “2.3.2. La ricerca di persone disperse
    …..omissis ….La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per
    ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non
    siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa
    preparazione), è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2 e
    dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul
    Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al
    Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.”

    Pertanto è definitivamente chiarita la mansione del CNSAS per quanto riguarda il coordinamento degli interventi di soccorso ( compreso ricerca dispersi) in ambiente montano ed impervio.
    Suggerisco a gli amici del CONAPO di far attenzione alla differenza tra “Scomparso” e “Disperso”.
    Scomparso si definisce una persona di cui non si sa nulla. Per tale tipo di intervento si applicano le direttive della legge n.203 del 14 novembre 2012.
    Dusperso si definisce una persona di cui si sospetta l’ambiente in cui si trovi ( ambiente marino, ambiente montano, ambiente antropizzato etc. etc.) questo tipo di intervento di soccorso urgente è ampiamente regolamentato dalla legge italiana; l’attività di coordinamento di tutte le forze (comprese amministarzioni dello stato) è assegnato ai vari enti ed organizzazioni in base all’ambiente interessato. Vedasi la direttiva già citata per quanto riguarda l’ambiente montano ed impervio.

  • Sandro

    Proprio vero Michele … Ma ci fanno o ci sono …..?!

    (Parte della sentenza Umbria ed Emilia Romagna etratto proprio dal comunicato CONAPO link :
    http://www.conapo.it/2014/SG_26.04.2014_coordinamento_soccorsi.pdf

    “RITENUTO CHE:
    – con la Direttiva citata la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente chiarito il ruolo del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico nello svolgimento delle operazioni di ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo, impervio di cui alla legge
    n. 74/2001, interpretando tali norme in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di Protezione Civile, come affermato dalla citata ordinanza di questa Sezione n. 2625/2012;
    – di conseguenza deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse
    con riferimento al ricorso di primo grado e questo debba, pertanto, dichiararsi improcedibile; ”

    LA DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ( Già citata dall’amico Michele) INTERPRETA LE NORME DI CUI ALLA LEGGE 74/2001 COMPATIBILI CON I COMPITI ISTITUZIONALI ASSEGNATI AI VVF. Queto vuol significare il brano su riportato uguale sia per la sentenza Umbra che Emiliana.

    PERTANTO FERMO RESTANDO I COMPITI ASSEGNATI AI VVFF (dal D.Lgs. n 139/2006) IN AMBIENTE MONTANO E ZONE IMPERVIE COORDINA IL CNSAS.
    Anche il D.Lgs. n 139/2006 (legge di ordinamento del Corpo Vigili del Fuoco) nell’art.24 comma 4 tiene fermo “il rispetto dei livelli di ccordinamento previsti dalla viggente leggislazione” …..

  • Francesco

    Mi pare che anche il redattore dell’articolo sia stato tratto in errore e (peggio ancora) non si sia affatto documentato prima di scrivere tutte queste “INESATTEZZE”!!!