Consorzi di bonifica, sentenza del Tar: illegittime le cartelle di pochi euro gonfiate da altre spese

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no tassa Tevere-NeraLe cartelle di pagamento dei consorzi di bonifica (tra cui quelle relative alla tassa Tevere-Nera) sono illegittime quando sul totale da pagare, le voci delle spese di notifica siano superiori all’importo della tassa stessa. Lo ha stabilito il Tar dell’Umbria con la sentenza n. 512/13 emessa lo scorso 7 novembre. Esprime soddisfazione la Uil di Terni, da tempo impegnata per ottenere l’abolizione della tassa Tevere-Nera.

Il Tribunale Amministrativo umbro ha dunque stabilito che i Consorzi devono rispettare i criteri di proporzionalità e razionalità e quindi non possono essere emesse cartelle di pagamento quando il contributo di “bonifica” è inferiore alle spese occorrenti per la riscossione. Non è inoltre consentito il prelievo periodico quando non vi è alcuna proporzione con l’effettivo beneficio. Va inoltre tenuto conto che non era possibile chiedere il pagamento di una cartella che abbia importo inferiore a 12 euro (importo poi innalzato a 17 euro). Nelle voci di costo delle cartelle esattoriali, scrive il Tar nella sentenza, “è risultato che nell’importo minimo di 12 euro erano compresi anche gli oneri relativi alle spese esattoriali e di notifica pari a 5,88 euro: le cartelle erano perciò notificate anche quando l’importo relativo al beneficio ammontava solamente a 1,00 euro: conseguiva l’elusione della norma regolamentare con un ingiustificato addebito delle spese esattoriali in capo al contribuente”.

Quindi non è possibile per i Consorzi chiedere un pagamento “teso prevalentemente ad assicurare il funzionamento dell’organizzazione dell’ente in se considerata anziché essere devoluto a retribuire le opere di manutenzione e bonifica alla cui effettuazione è preordinata l’esistenza stessa del consorzio”. Insomma non ci possono essere cartelle che a fronte di contributi di qualche centesimo aggiungono spese generali ridondanti sulla stessa causale del contributo consortile al solo fine di mantenere il Consorzio stesso.

Nella sentenza del Tar è scritto: “Non pensabile che, al momento di riscossione, il beneficio ritratto divenga l’occasione per la riscossione periodica della quota fissa delle spese generali occorrenti per l’organizzazione e di quelle (in parte di analoga natura) occorrenti per il servizio di esattoria, con evidente travisamento della funzione stessa del beneficio, da remunerazione di un vantaggio concreto conseguito ad opera del consorzio ad occasione per un prelievo periodico astratto, privo di copertura normativa”.

A seguito della sentenza del Tar che ha rigettato il ricorso dei consorzi umbri nei confronti della Regione sull’innalzamento del contributo minimo da 12 a 17 euro, non si potranno – nel rispetto della legge regionale – emettere cartelle di pagamento inferiori ai 17 euro (l’importo da considerare per l’emissione della cartella deve essere esclusivamente quello dell’imposta dovuta dal consorziato). La cartella esattoriale, il cui importo dell’imposta inferiore ad euro 17 sarà riscossa con cadenza pluriennale al raggiungimento di tale importo e comunque al termine di un quinquennio.

L’innalzamento della quota minima da 12 a 17 euro, avevano evidenziato preoccupati i consorzi di bonifica, porterà, rispetto alle quote consortili riscosse nel 2011, per l’anno 2012 un mancato introito di: euro 798.798,74 per il Consorzio Bonificazione Umbra, euro 300.000,00 per il Consorzio per la Bonifica di Val di Chiana Romana e Val di Paglia, euro 1.155.156,99 per il Consorzio di Bonifica Tevere – Nera.

“Dal nostro punto di vista invece – afferma il segretario di Uil Terni, Gino Venturi – in questo modo i cittadini e le imprese del nostro territorio risparmieranno 1.155.156 euro. Un bel risultato anche se ancora rimane l’ingiustizia di fondo che vede comunque gravare ingiustamente sui ternani una “tassa” aggiuntiva dal cui pagamento sono esclusi giustamente i perugini”.

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