Terni, No cavalcavia Cospea contesta sospensione Consiglio: ”Può e deve votare atti”

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palazzo spada (1)Per il comitato No cavalcavia Cospea è una vera beffa. Dopo anni di battaglie, condotte con tutti i mezzi democratici a disposizione, era arrivato ad un passo dall’ottenere un atto ufficiale che andasse nella direzione auspicata. E’ invece saltato tutto a causa di un’interpretazione delle norme che regolano il periodo pre-elettorale che il comitato stesso giudica errata.

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale, di lunedì scorso, era infatti in programma la votazione di un atto di indirizzo che avrebbe impegnato la Giunta di Terni a valutare tutte le alternative alla costruzione del cavalcavia di via Alfonsine (previsto nel progetto del nuovo centro commerciale). Il presidente del Consiglio comunale, dietro parere del segretario generale, ha però dichiarato la seduta non valida poiché successiva all’indizione dei comizi elettorali da parte del prefetto. La votazione dell’atto di indirizzo è quindi saltata. Per il comitato l’impegno ufficialmente assunto dall’assessore Malatesta di dar comunque seguito a quanto contenuto nell’atto di indirizzo, è una magra consolazione (qui l’articolo).

Ora il comitato No cavalcavia Cospea, citando normative e fatti relativi ad altri Comuni, contesta con forza la decisione di invalidare la seduta e chiede che il Consiglio rimetta subito in votazione gli atti che lunedì scorso erano all’ordine del giorno. Il comunicato integrale del presidente del Comitato No Cavalcavia – Pro Cospea, Moreno Castellucci:

“Oggetto: Richiesta di ripristino dell’ordinaria attività deliberativa del Consiglio Comunale.

Nell’o.d.g. della seduta del Consiglio Comunale di Terni convocata per il 31 marzo 2014 erano iscritti 9 punti tra i quali il seguente atto di indirizzo approvato dalla 1^ Commissione consiliare in data 28.03.2014, riguardante le proposte del Comitato No Cavalcavia Pro Cospea: “Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco a chiedere la disponibilità al soggetto attuatore e far rivalutare, ad un gruppo di lavoro interdirezionale (urbanistica, lavori pubblici e mobilità e trasporti), le soluzioni avanzate dai cittadini proponenti o altre soluzioni alternative per determinare nei tempi più brevi una risposta concreta che possa approdare ad una modifica del piano attuativo”.

Il Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Generale, ha dichiarato la seduta non valida esplicitando altresì l’invalidazione dei punti inscritti all’o.d.g. che eventualmente sarebbero stati trattati e votati e ciò è avvenuto con la sala consiliare di Palazzo Spada affollata di cittadini, appositamente pervenuti per assistere al dibattito e alla conseguente votazione sulla proposta dell’atto d’indirizzo approvato dalla 1^ Commissione consiliare.

Allo scrivente Comitato, la data di riferimento per la decorrenza della sospensione dell’attività deliberativa del Consiglio Comunale per l’ordinaria amministrazione, individuata dal Presidente del Consiglio Comunale, supportato dal Segretario Generale, non convince per il seguente dettato normativo:

• Art. 18 – Capo IV Del procedimento elettorale preparatorio – Sez I Disposizioni generali del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni locali” pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.152 del 23 giugno 1960, recita: “Il prefetto, d’intesa col presidente della corte d’appello, fissa la data della elezione per ciascun comune e la partecipa al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne da avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo della riunione”.

• Art. 38, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 – Supplemento Ordinario n. 162, recita: “I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”.

Inoltre:

• il decreto del Ministero dell’Interno del 20 marzo 2014 prevede: “ … Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Prefetti affinchè provvedano alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti di loro competenza “

• il decreto del Prefetto della Provincia di Terni prevede: “ … I Sindaci dei Comuni di cui sopra ed al Comune di Montefranco sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto ai sensi dell’art. 18, 1° comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 come modificato dall’art. 8, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n.120”.

Pertanto, per quanto attiene il riferimento temporale appare evidente che il termine per la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali – coincidente con la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del Sindaco – è fissato nel quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Risulterebbe altrimenti incomprensibile la difformità temporale di decretazione delle varie Prefetture che porrebbe su piani diversi le Amministrazioni comunali come, ad esempio in Umbria, il decreto della Prefettura di Perugia datato 26 marzo e il decreto della Prefettura di Terni datato 28 marzo, nonostante la precisazione sopra citata… Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Prefetti … del decreto del Ministero dell’Interno datato 20 marzo.

Come si spiegherebbe, inoltre, che le sedute del Consiglio Comunale dei Comuni di Perugia, Firenze, Bologna, tanto per citarne alcune, convocate per il 31 marzo si sono svolte regolarmente ed i consiglieri hanno deliberato sui punti inscritti all’o.d.g. non aventi carattere d’urgenza. Oltretutto non è escluso che gli stessi Consigli Comunali continueranno la loro regolare attività deliberativa sino al 10 aprile.

Allo scrivente Comitato, pertanto, la scelta effettuata dall’Amministrazione Comunale di Terni, risulta incomprensibile e lesiva per i cittadini ternani i quali subirebbero ingiustificatamente una riduzione dell’attività amministrativa a causa dell’estensione della sospensione dell’attività del Consiglio Comunale di Terni, rispetto ai cittadini di altri Comuni, comunque tutti cittadini della Repubblica Italiana.

Se l’interpretazione dei riferimenti normativi fosse corretta, si chiede al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale in indirizzo, di prenderne atto e di ripristinare immediatamente la regolare attività deliberativa del Consiglio tenendo conto che l’ultimo giorno utile sarebbe il 10 aprile, contando i quarantacinque giorni che ci separano dal 25 maggio, giorno fissato per l’elezione.

Diversamente, sarebbe utile per i cittadini ternani, comprendere i riferimenti normativi per i quali l’Amministrazione Comunale di Terni, eventualmente, insisterà sulla scelta adottata differenziandosi, ad esempio, rispetto ai sopracitati Comuni Capoluogo di Regione”.

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